Oggi 2/20/2020 è stata pubblicata (sul bollettino ufficiale della Regione Lazio) una nuova ordinanza della Regione, e ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state implementate le misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l’implementazione delle sedi vaccinali.
Essa ordina di:
1) indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida;
2) l’obbligo di indossare la mascherina rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;
3) Allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale ( e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni ) , una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, sarà resa disponibile alle Farmacie per:
a)garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino;
b) consentire loro, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS;