L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, comunemente indicato con l’acronimo IVASS, con riferimento alla nota 300/A/3477/16/106/15 del 13 maggio 2016, alla nota 300/A/7886/15/124/9 del 16/11/2015, richiama la circolare n. 300/A/7094/15/12479 del 15 ottobre 2015, ed il comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture in data 12 ottobre 2015, ha affermato che, ai fini dell’accertamento della copertura, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati.
Precisando che ai sensi della normativa attuale è avvenuta la digitalizzazione del certificato assicurativo senza più particolari regole di stampa per il contratto ed il contrassegno (ora non più soggetto a consegna) e considerato che, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e l’assicurato deve procedere in proprio alla stampa del certificato che deve essere conservato nel veicolo, e che quindi tale documentazione detenuta, possiede i requisiti di legittimità ai sensi dell’art. 180, comma 1, lettera d), del C.d.S..
Afferma che, il controllo del certificato di assicurazione operato degli organi di Polizia Stradale atto ad accertare l’esistenza di una valida copertura assicurativa è la fase principale dell’accertamento e non può farsi fede in caso di assenza di copertura, alla sola consultazione nel Portale dell’Automobilista, ed i controlli devono essere estesi a tutta la documentazione contrattuale che dovrà essere esibita dai soggetti destinatari dei controlli.
A tal proposito, fa osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata in gran parte delle imprese di assicurazione ed è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati.
Per un modus operandi omogeneo delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, la circolare dell’IVASS, che è l’Ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore, istituito con la Legge 135 del 2012, richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo del certificato di assicurazione.
Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza.
Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione.
In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati.
Di Antonio Azzinnari