Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio.
Sono state riclassificate le regioni per livello di rischio:
Zone rosse: Lombardia, Sicilia, provincia di Bolzano
Zone Gialle: Province di Trento, Sardegna, Toscana, Campania, Basilicata, Molise
Le altre regioni sono collocate in zona arancione.
Una zona arancione o rossa che durante due settimane ha registrato un livello inferiore di rischio, potrebbe subire misure meno restrittive.
Vediamo quali misure si applicano dal 17 gennaio al 5 marzo:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- In zona gialla, sono aperti al pubblico i musei dal lunedi’ al venerdi’, con esclusione dei giorni festivi
- sull’intero territorio nazionale si e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri.
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale.
- Rimangono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche.
- Sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- le attività’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio ed ad asporto fino alle ore 22:00.
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;