A pochi mesi dall’approvazione da parte del Senato della Legge Antiterrorismo, è sempre più denso il flusso di detentori di armi negli uffici di Polizia e locali Stazioni dei Carabinieri per regolarizzare le proprie denunce armi, tale normativa ha introdotto ulteriori restrizioni nella detenzioni delle armi da fuoco da parte dei privati.
La modifica del TULPS fa si che entro il 4 novembre 2015, si debba presentare denuncia alla locale autorità di P.S., nel caso si sia possessori di caricatori per arma lunga con capienza superiori a 5 colpi e caricatori per arma corta con capienza superiori a 15 colpi .
Ulteriore modifica è quella sui mezzi idonei all’esercizio venatorio, dal quale vengono escluse le armi appartenenti alla categoria europea B7 ( armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad arma da fuoco automatica ) ed i calibri Flobert inferiori al 6 mm.
La legge, fa sì che tutte le armi di aspetto militare che non siano classificate come armi sportive, allo stato attuale detenute rimangano nella categoria d’appartenenza, quindi come armi da caccia, tranne nel caso di cessione tra privato o nuovo acquisto che verranno inserite in denuncia come armi comuni e con un limite sul quantitativo di massimo 3 armi.
Altro aspetto riguardante la detenzione armi è il certificato medico introdotto invece dal DLGS 5 novembre 2013, che deve essere rilasciato dalla competente ASL o da medico militare abilitato, lo stesso è obbligatorio per tutti i detentori di armi non in possesso di regolare porto d’armi. Il termine di presentazione era fissato per il 4 maggio 2015 ma i detentori che ricevano diffida da parte dell’ufficio di P.S. hanno un mese per presentare il certificato medico.
Di Antonio Azzinnari